Art. 8.
(Gestione del patrimonio forestale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
      2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
      3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefìci previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate

 

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abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.
      4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006.